Intimare precetto per importi minimi è ‘abuso del processo’.

Intimare precetto per importi minimi è ‘abuso del processo’.
23 Febbraio 2016: Intimare precetto per importi minimi è ‘abuso del processo’. 23 Febbraio 2016

La Corte di Cassazione ha stabilito che “in tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 cod. proc. civ., l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell’art. 24 Cost. in quanto la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU” (Cass. civ., Sezione III, 03 marzo 2015, n. 4228). È palese che un’eccessiva “richiesta di giustizia”, volta alla minuziosa tutela di ogni sia pur minima pretesa, determini un aggravio dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari ed un conseguente un allungamento dei tempi di definizione dei giudizi, i cui “ingenti costi che finiscono per gravare sulla generalità dei consociati” per l’ irragionevole durata dei processi. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguardava un creditore che, pur avendo ricevuto dal debitore il pagamento dell’intero importo precettato, avviava ugualmente la procedura esecutiva per l’intero importo precettato, precisando al Giudice dell’esecuzione un “credito residuale tra € 12,00 e 21,00 a titolo di interessi maturati dopo la notifica dell’atto di precetto”. Il debitore proponeva opposizione all’esecuzione, successivamente accolta dal Tribunale di Bergamo in quanto “in ossequio ai principi di correttezza e proporzionalità, non si giustifica l’avvio di una procedura esecutiva per il pagamento dell’intero credito, trattandosi di importo oggettivamente simbolico”. Avverso tale decisione il creditore proponeva ricorso per Cassazione lamentando la violazione del suo diritto di difesa ex art. 24 Cost. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, ritenendo “inammissibile una causa per poche decine di euro”. Infatti osserva la Corte “l’interesse a proporre l’azione esecutiva, quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, nemmeno indirettamente connesso ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica, non può ricevere tutela giuridica se l’entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell’interesse tutelato”. In un’altra recentissima pronuncia la Corte di Cassazione ha inoltre precisato che “costituisce abuso del diritto l’inizio dell’azione esecutiva nel caso in cui il debitore abbia pagato l’importo intimato dal creditore nell’atto di precetto e il credito residuo riguardi solamente accessori di importo bagatellare” (Cass. civ., Sezione III, 31 dicembre 2015, n. 25224). Per la Corte di legittimità, quindi, la pretesa del creditore di ottenere il soddisfacimento di un credito di importo ridotto soccombe di fronte alla necessità di scongiurare uno “sproporzionato ed abusivo ricorso alla giustizia”. Risulta quindi evidente l’estensione dei principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza in materia di ‘abuso del processo’ anche sul processo esecutivo.  

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